19 Gen Fondi pensione/polizze = impignorabili al 100%?
19 gennaio 2026
Nell’ambito della verifica della convenienza del piano concordatario rispetto alla liquidazione controllata, assume rilievo centrale l’esame della natura giuridica dei fondi pensione e delle polizze complementari sottoscritti dal debitore. Tali strumenti, pur risultando in linea teorica impignorabili, richiedono un’analisi accurata delle condizioni contrattuali e della nota informativa
Come ci ricorda un recente sentenza del Tribunale di Milano n. 6206 del 24 luglio 2025, è di estrema importanza verificare la natura della polizza in quanto l’impignorabilità ex art. 1923 c.c. vige solo se il contratto persegue un’effettiva funzione previdenziale, non essendo sufficiente la qualificazione formale attribuita dalle parti. È necessario quindi interpretare il contratto per stabilire se il rischio sia realmente assunto dall’assicuratore o sia posto a carico dell’assicurato. (tra le tante: Tribunale di Messina, con sentenza n. 1590 dell’8 settembre 2025)
Sempre il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9699 dell’11 novembre 2024, ha elaborato una classificazione tripartita delle polizze “unit-linked”: i) “guaranteed” – che garantiscono la restituzione integrale del capitale, ii) “partial guaranteed” – con garanzia di restituzione parziale; iii) “pure”- nelle quali il rischio finanziario grava interamente sull’assicurato senza alcuna garanzia di capitale.
Se le polizze “guaranteed” non sono pignorabili, e quelle “pure” risultano pignorabili, come gestire le polizze ibride, che presentano una componente previdenziale collegata a gestione separata e una componente finanziaria collegata all’andamento di organismi di investimento collettivo del risparmio?
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1688 del 17 febbraio 2025, ci aiuta a risolvere il dubbio, avendo dichiarato l’impignorabilità parziale (80%) corrispondente alla componente previdenziale, e ritenendo valido il pignoramento per il restante 20% corrispondente alla componente finanziaria.
Quindi nel concordato minore, l’esame analitico della struttura della polizza/fondo– con particolare riguardo alla distinzione tra componente previdenziale garantita e componente finanziaria soggetta a rischio di mercato – assume carattere imprescindibile. Infatti, nel caso delle polizze ibride, sarà necessario specificare la quota effettivamente impignorabile, corrispondente alla componente previdenziale, distinguendola dalla quota aggredibile dai creditori, rappresentata dalla componente finanziaria, al fine di determinare correttamente l’attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori e garantire la veridicità dei dati patrimoniali posti a fondamento del piano.