20 Ott La responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo in caso di mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Pierpaolo Pescarmona
Partner Atax&Legal
L’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati è ancora percepito come una disposizione di principio, la cui portata immediata è di scarsa rilevanza.
In realtà la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sta man mano smentendo detta percezione, rafforzando l’obbligo previsto dall’articolo 2086, secondo comma, del Codice Civile.
Detta disposizione, come modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), impone all’imprenditore collettivo l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della salvaguardia della continuità aziendale.
È bene inoltre rammentare i seguenti ulteriori riferimenti normativi rilevanti:
- Art. 2475 c.c.: attribuisce agli amministratori la responsabilità esclusiva per l’istituzione degli assetti.
- Art. 2403 c.c.: disciplina il dovere del collegio sindacale a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- Art. 2409 c.c.: disciplina la possibilità per i soci e altri soggetti legittimati di denunciare gravi irregolarità nella gestione, con poteri ispettivi e rimediali attribuiti al tribunale.
- Art. 330 del Codice della crisi: prevede la responsabilità penale per bancarotta semplice impropria in caso di violazione di obblighi di legge da parte degli amministratori che abbiano cagionato o aggravato il dissesto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha ormai chiarito che la mancata adozione di assetti adeguati costituisce una grave violazione gestoria, non coperta dalla business judgement rule, e può integrare una responsabilità sia civile che penale degli amministratori:
- Tribunale di Milano (decreto del 29/2/2024): la mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità che può essere denunciata al Tribunale, quindi giustificare la revoca degli amministratori (e dei controllori).
- Tribunale di Catania (pronuncia dell’8/2/2023): la mancata predisposizione degli adeguati assetti costituisce una grave irregolarità; tale situazione è sufficiente per determinare la revoca degli amministratori e la loro sostituzione con un amministratore giudiziario.
- Tribunale di Venezia (appello del 29/11/2022) e il Tribunale di Cagliari (pronuncia del 19/1/2022): la mancata dotazione degli adeguati assetti è sufficiente per adire i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c..
- Tribunale di Roma (sentenza del 15/9/2020): la mancata predisposizione degli adeguati assetti è assimilabile ad atto di mala gestio, ma nei limiti della cosiddetta business judgment rule: se, da un lato, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta una responsabilità dell’organo amministrativo, dall’altra non si può ritenere responsabile un amministratore che abbia comunque predisposto dette misure che, con una valutazione ex ante, risultavano adeguate alla individuazione tempestiva del venir meno della continuità aziendale.
- Tribunale di Catanzaro (sentenza del 06/02/2024): l’assenza degli adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria; tale irregolarità, risulta essere più grave in quelle società che non si trovano in uno stato di crisi, proprio per evitare che l’impresa, inconsapevolmente, passi da uno stato di equilibrio economico-finanziario ad una situazione di crisi o perdita della continuità, non intercettando tempestivamente quei segnali che preannunciano l’insorgere di uno stato di difficoltà.
- Cassazione (n. 36365/2021): grava sull’imprenditore, anche collettivo, – ai sensi dell’art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall’art. 375 c.c.i., in coerenza con l’art. 41 Cost. – l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale.
- Tribunale di Venezia (decreto 26 agosto 2025): ove emergano carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi per chiedere la nomina di un ispettore (strumento altamente invasivo), affinché esso provveda a esaminare la situazione societaria, a vagliare l’esistenza di eventuali irregolarità e a riferirle al tribunale all’esito delle indagini.
Sintetizzando si può pertanto affermare che:
- La giurisprudenza ha riconosciuto che l’omessa adozione di assetti non è una mera irregolarità formale, ma può costituire indice di negligenza gestionale, con possibili ricadute sanzionatorie sia in sede civile che penale.
- L’inerzia dell’organo gestorio nell’adeguare gli assetti può essere oggetto di denuncia da parte dei soci, anche di minoranza, ex art. 2409 c.c., con richiesta di ispezione e, nei casi più gravi, di revoca degli amministratori e nomina di un amministratore giudiziario.
- In caso di crisi non tempestivamente rilevata e gestita, la responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo può essere aggravata dalla mancata predisposizione di strumenti idonei a monitorare la situazione aziendale.
Alla luce delle normative sopra citate, la responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo per mancata adozione di adeguati assetti si configura come una responsabilità per omissione di un obbligo giuridico specifico.
La funzione degli assetti non è solo quella di garantire una corretta gestione ordinaria, ma anche di consentire la tempestiva individuazione di segnali di crisi e l’adozione di misure correttive.
La business judgement rule tutela le scelte gestionali discrezionali, ma non copre l’omissione di obblighi legali, come quello di istituire assetti adeguati. In caso di assenza di assetti o loro manifesta inadeguatezza, il sindacato giudiziale può estendersi alla verifica della diligenza degli amministratori, anche su impulso dei soci tramite il procedimento ex art. 2409 c.c.
Sul piano penale, la mancata adozione di assetti può integrare la fattispecie di bancarotta semplice impropria, qualora sia dimostrato il nesso causale tra l’omissione e l’aggravamento del dissesto. L’adozione documentata e sostanziale di assetti può invece svolgere una funzione esimente, analogamente ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
In base a quanto sopra illustrato emerge pertanto quanto segue:
- Gli amministratori hanno l’obbligo giuridico di istituire e mantenere assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
- L’organo di controllo societario deve vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- La mancata adozione di tali assetti espone gli amministratori ed organi di controllo a responsabilità civile, penale e societaria, nonché a possibili azioni giudiziarie promosse dai soci o da altri soggetti legittimati.
- L’adozione effettiva e documentata di assetti adeguati può costituire elemento di esimente o attenuazione della responsabilità, attestando la diligenza dell’organo gestorio.
- Il procedimento ex art. 2409 c.c. rappresenta uno strumento di tutela per i soci, anche di minoranza, in presenza di gravi irregolarità gestionali riconducibili all’assenza o inadeguatezza degli assetti.
È conseguentemente sempre più raccomandabile l’implementazione delle seguenti azioni per ridurre i rischi e garantire la compliance:
- Sensibilizzare l’organo amministrativo, l’organo di controllo ed i soci sull’importanza degli assetti come strumento di prevenzione della crisi e di tutela della continuità aziendale, promuovendo una cultura della compliance e della trasparenza gestionale.
- Procedere con una revisione periodica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, adeguandoli alle evoluzioni normative e alle specificità aziendali.
- Documentare in modo puntuale le attività di monitoraggio e le decisioni assunte in materia di assetti, al fine di poter dimostrare la diligenza degli amministratori in caso di contestazioni.