23 Feb L’irretroattività dei tetti risarcitori dei sindaci
23 febbraio 2026
Breve commento alla sentenza n. 1390/2026 della Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, pubblicata il 22 gennaio 2026
Inquadramento del Caso
La vicenda trae origine da un’azione di responsabilità promossa dalla curatela contro gli amministratori e i componenti del collegio sindacale di una società fallita per aver posto in essere, ovvero avallato, operazioni di mala gestio che avevano depauperato il patrimonio sociale; in particolare, nel caso concreto trattasi di un complessa operazione di compravendita di una motonave che l’amministratore della fallita aveva concluso ai danni del patrimonio della fallita e in palese conflitto di interessi.
Il cuore della sentenza riguarda la posizione dei sindaci, condannati in solido con gli amministratori; la Suprema Corte conferma la loro responsabilità sulla base di un’omissione “macroscopica” della dovuta vigilanza.
Nonostante l’operazione fosse palesemente svantaggiosa, i sindaci non avevano chiesto chiarimenti, non avevano contestato il conflitto di interessi né avevano impugnato gli atti o denunciato i fatti al Tribunale ex art. 2409 c.c..
Addirittura, dai verbali emergeva che il collegio sindacale aveva “avallato” la vendita, venendo meno al dovere di impedire gli effetti dannosi di una condotta scellerata.
Profili di Diritto Intertemporale e Limiti al Risarcimento
L’aspetto giuridicamente più rilevante della motivazione riguarda l’applicabilità della Legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, che ha introdotto dei tetti (multipli del compenso annuo) alla responsabilità risarcitoria dei sindaci.
Il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c. stabilisce infatti un limite massimo al risarcimento danni calcolato come multiplo del compenso percepito, da 10 a 15 volte, a seconda degli scaglioni di compenso e un unico termine di prescrizione quinquennale decorrente dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c., sempre al di fuori dei casi di dolo, per fornire maggiore certezza ai professionisti che svolgono l’incarico di controllo.
La sentenza in commento, visto anche lo sviluppo di diversi orientamenti presso le corti di merito, chiarisce alcuni punti chiave sull’applicazione dei nuovi tetti risarcitori
- Irretroattività della norma: la Cassazione stabilisce fermamente che tali limiti quantitativi non si applicano a fatti illeciti interamente commessi prima dell’entrata in vigore della riforma.
- Natura del danno patrimoniale: a differenza del danno non patrimoniale (es. danno alla salute), che può essere liquidato secondo i parametri vigenti al momento della sentenza, il danno patrimoniale è un “credito di valore” che si cristallizza nel momento in cui il patrimonio viene leso.
- Effetti esauriti: il diritto della società al risarcimento integrale sorge con il pregiudizio stesso; pertanto, una legge sopravvenuta non può comprimere un effetto giuridico (la pienezza del risarcimento) già prodottosi sotto il vigore della legge precedente.
Se da un lato la Suprema Corte afferma l’irretroattività della norma per quei fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore del nuovo testo, interessante è al contrario notare come tra le righe della motivazione adombri dei dubbi sulla costituzionalità di una norma, quale appunto il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c., che in caso di concorso di più soggetti nello stesso atto illecito extracontrattuale (art. 2055 c.c.), preveda, per alcuni concorrenti (amministratori), l’obbligo di risarcire per intero il pregiudizio cagionato e per altri concorrenti (sindaci) un limite “giustificato, in realtà, solo per la qualità soggettiva del titolare della carica al quantum del risarcimento (altrimenti) dovuto”.
Osservazioni
Anche al netto dei profili di diritto intertemporale, la sentenza ribadisce, come del resto ormai emerge a chiare lettere dalla normativa e dalla giurisprudenza intervenuta in materia, che il sindaco non può più limitarsi ad un controllo formale ex post, ma deve attivarsi concretamente davanti a operazioni palesemente dannose.
Gli strumenti a disposizione dei sindaci per sviluppare la propria attività di controllo annoverano:
- la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403 bis cc
- la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. – ove fosse stata omessa dagli amministratori – per la segnalazione delle irregolarità di gestione riscontrate;
- il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite;
- i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime;
- l’impugnazione delle deliberazioni viziate;
- il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex 2487 c.c.;
- la denuncia al tribunale in presenza di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.);
- la segnalazione all’organo amministrativo della sussistenza dei presupposti per l’avvio della composizione negoziata della crisi (art. 25 octies ccii);
- la domanda di Liquidazione Giudiziale (art. 37 ccii).
L’attività di vigilanza deve tradursi in una segnalazione tempestiva del pericolo di danno derivante dalla condotta gestoria (Cass. n. 5060/2024), ragione per cui il sindaco può essere revocato per giusta causa ove ometta di vigilare sugli assetti organizzativi della società o ometta lo scambio informativo con i revisori (Tribunale di Milano, sez. spec. in materia d’impresa, decreto del 21 luglio 2024, Presidente Dott.ssa Simonetti, Est. Dott. Fascilla).
Il diffondersi dello strumento della composizione negoziata della crisi ha arricchito di nuovi profili la già complessa attività di controllo sulla gestione demandata ai sindaci.
La giurisprudenza di merito ha infatti chiarito che qualora l’organo amministrativo abbia tempestivamente avviato un percorso di CNC sotto la sorveglianza di un esperto indipendente, non ricorrono i presupposti per provvedimenti ex art. 2409 c.c. e ciò a maggior ragione ove venga riconosciuta l’effettiva e concreta perseguibilità del risanamento in quanto tale percorso assicura un controllo esterno sull’operato degli amministratori e sulle trattative offrendo così la protezione sufficiente a neutralizzare i rischi derivanti dalle irregolarità gestorie denunciate senza che si manifesti l’attualità del danno richiesta dall’art. 2409 c.c. (Tribunale di Milano sez. spec. in materia d’impresa del 11 aprile 2025, Pres. Mambriani, Est. Dott. Fascilla).