Composizione negoziata: in Atax&Legal è tempo di bilanci

Composizione negoziata
26 gennaio 2026

L’osservatorio semestrale pubblicato da Unioncamere il 13 novembre 2025 ha confermato che la Lombardia è la regione con il maggior numero di istanze di accesso alla CNC, pari al 23 % del totale, mentre al secondo posto si colloca il Lazio con una percentuale di accessi ben al di sotto del primato lombardo (intorno al 10%).

Gli esiti della CNC a livello nazionale vedono ancora l’80% delle istanze concludersi senza il raggiungimento di un accordo entro i 360 giorni di durata massima dell’incarico dell’esperto previsti dalla legge.

Tuttavia, solo nel 25% dei casi di insuccesso della composizione negoziata è stata aperta la liquidazione giudiziale, mentre nel 75% le imprese hanno scelto di accedere ad altro strumento di soluzione della crisi (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione), il che conferma l’efficacia del “tool”, quanto meno, come cuscinetto per approdare ad uno strumento alternativo della soluzione della crisi.

Qualunque sia lo strumento o il percorso prescelto, il risanamento rappresenta un’esperienza collettiva che coinvolge diverse professionalità, tra le quali si rinvengono spesso:

  • un temporary manager per traghettare la società fuori dalla crisi;
  • un legale che si occupi dei fornitori non strategici e sgravi l’ufficio degli advisors dalla predisposizione di accordi ripetitivi;
  • un legale indicato dal ceto bancario che coordini gli istituti;
  • un consulente del lavoro che quantifichi il debito verso i dipendenti e si occupi della trattiva sindacale;
  • un revisore indipendente nominato dai creditori più esposti che monitori il raggiungimento degli obiettivi di fatturato, cassa e risparmio di costi indicati nel piano.


L’imprenditore infatti quasi sempre difetta della necessaria obiettività per sottoporre ad un’autovalutazione oggettiva la sua organizzazione e le possibilità di crescita, mentre i consulenti non sempre sono dotati di una struttura interna idonea ad affrontare il carico di lavoro o a reperire le professionalità necessarie per affrontare il processo di risanamento.

Ove a seguito di confronto tra l’imprenditore e i consulenti emergano ostacoli alla percorribilità della continuità diretta, si renderà necessaria la ricerca di un partner industriale o finanziario.

Ricordiamo che il trasferimento di un ramo all’interno di un percorso di composizione negoziata, in diversi casi intrapresa su sollecitazione proprio dei potenziali acquirenti per proteggersi da eventuali revocatorie postume, è spesso volto ad ottenere i benefici della lettera d) dell’art. 22 ccii ossia il trasferimento dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 secondo comma cc (solidarietà passiva tra alienante ed acquirente del ramo).

Protagonisti della CNC sono anche le banche e l’Erario. L’esperienza suggerisce di iniziare la collaborazione con gli istituti di credito sin dalla promozione della CNC, inviando senza indugio il piano e cercando di sciogliere i nodi che impediscono la sua ostensione agli organi deliberanti ed eventualmente ai garanti pubblici (MCC e SACE); la difficoltà più significativa in tale frangente è certamente rappresentata dai crediti garantiti da MCC e SACE in cui l’istruttoria per escutere la garanzia è soggetta alle rigide regole contenute nelle disposizioni operative.

Il dialogo con le banche tendenzialmente viene condotto riunendo tutto il ceto in quanto gli istituti chiedono di avere contezza degli accordi conclusi con tutte le altre banche sedute al tavolo.

Quanto, infine, al debito tributario suggeriamo di attivare il processo di ricostruzione del debito sin dalle prime battute della composizione, avendo come base documentale i certificati inviati dall’Agenzia delle Entrate su cui si procederà al riconteggio manuale per la quantificazione del debito al netto delle compensazioni.

Il percorso della composizione negoziata può chiudersi secondo le diverse modalità di accordo indicate dal secondo comma dell’art. 23 ccii. Nei casi trattati tendenzialmente ci si è orientati verso un accordo di ristrutturazione quando sostanzialmente le negoziazioni consentivano di individuare una soluzione della crisi con i creditori più esposti, salvo poi trascinare nelle maglie dell’accordo ad efficacia estesa i creditori ostili, mentre il concordato semplificato solitamente rappresenta lo sbocco del mancato raggiungimento di un accordo durate la CNC.

Spesso il concordato semplificato, ossia la liquidazione dei beni è stato (erroneamente) interpretato come il vero obiettivo della CNC; deve tuttavia rilevarsi come i Tribunali abbiano stretto le maglie dell’accesso allo strumento, richiedendo un assoluto rispetto dei requisiti formali elencati dal legislatore nella regolarità del contraddittorio, nel rispetto dell’ordine dei privilegi, nella fattibilità del piano di liquidazione, nel trattamento dei creditori non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziaria e nell’assicurazione a ciascun creditore di un’utilità.

Il concetto di utilità è stato oggetto di diverse pronunce, ma solo di recente la Suprema Corte con sentenza del 12 gennaio 2026 (n. 624/2026) ha chiarito che quella proposta per ciascun creditore non possa essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile in quanto questa non integra alcun vantaggio per i chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.

Potremmo dunque concludere che il numero ancora contenuto degli esiti positivi non dipende dalla validità dello strumento, ma dall’accesso tardivo o dalla consunzione della stessa attività imprenditoriale, la cui irreversibilità della crisi dipende dall’assenza di anticorpi all’interno dell’impresa che la sappiano rilevare sin dai primi segnali favorendo un intervento tempestivo.