La responsabilità (il)limitata del socio unico di società di capitali

Giudiziale Societario
9 febbraio 2026

Le riflessioni che seguono traggono spunto dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 21/07/2025, n. 20331 che ha confermato la sentenza di appello in ordine alla responsabilità del socio unico per i debiti di una società a responsabilità limitata sulla base di meri motivi procedurali.

L’ordinanza della Cassazione ha ritenuto che il ricorso sui motivi relativi alla responsabilità del socio unico fosse precluso dalla ricorrenza di una “doppia conforme.

La pronuncia  lascia  perplessi perché disattende l’art. 363 c.p.c., che prevede al comma 3 che “il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.”.

Nel caso di specie la conferma della responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l. per meri motivi procedurali avrebbe potuto indurre la Corte a ribadire comunque il principio sancito dall’art.  2462 comma 2 c.c. secondo cui in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente solo quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

Come accennato, secondo l’art. 2462 c.c., affinché scatti la responsabilità illimitata del socio unico, devono concorrere tre elementi:

  • L’appartenenza dell’intera partecipazione a una sola persona.
  • L’insolvenza della società.
  • Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità nel registro delle imprese o sul versamento integrale dei conferimenti.


La responsabilità del socio unico è qualificata come una “responsabilità da inadempimento di obblighi direttamente imposti dalla legge” ed è temporalmente circoscritta al periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta a una sola persona.

La ratio del rigore pubblicitario risiede nella tutela dei terzi e dei creditori, che devono essere informati con precisione sui mutamenti della compagine sociale, specialmente quando si passa da un regime di responsabilità illimitata a uno di limitazione della stessa.

L’insolvenza della società gioca un ruolo cruciale ma circoscritto nel determinare la responsabilità del socio unico: se il socio ha adempiuto correttamente agli obblighi pubblicitari e ai conferimenti previsti dalla legge, il beneficio della responsabilità limitata rimane salvo e impregiudicato, anche qualora la società risulti insolvente.

Ai fini della responsabilità del socio, l’insolvenza viene definita come una oggettiva e definitiva insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei debiti.  L’insolvenza è dunque uno dei tre elementi che devono concorrere per l’applicazione dell’art. 2462 c.c., insieme all’unipersonalità della società e all’inadempimento degli obblighi di pubblicità o di conferimento.

In sintesi, l’insolvenza è il presupposto che può rendere operativa la responsabilità del socio, ma quest’ultima scatta solo se il socio è stato negligente rispetto agli obblighi formali (pubblicità e conferimenti) imposti dalla legge per la tutela dei terzi.

Tuttavia, anche in caso di insolvenza della società e mancato adempimento degli obblighi formali, il socio unico non rischia l’apertura di procedure concorsuali nei propri confronti, ma solo la perdita della responsabilità illimitata.

Pertanto, anche quando il socio unico è illimitatamente responsabile per non aver rispettato gli obblighi di pubblicità o di conferimento, continua a godere di una posizione privilegiata rispetto a un imprenditore individuale o ai soci di società di persone.

Normativa confermata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) che non prevede la liquidazione giudiziale nei confronti del socio unico di una società di capitali.

L’art. 256, co. 1, CCII stabilisce che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una società produce effetti anche nei confronti dei soci “illimitatamente responsabili”, inclusi i soci non persone fisiche, ma solo per società regolate nei capi III (s.n.c.), IV (s.a.s.) e VI (altre società di persone) del Titolo V, Libro V, c.c.​

L’estensione è possibile solo su istanza del curatore, creditore o P.M. se emergono altri soci illimitatamente responsabili (art. 256, co. 4), o in caso di società irregolari o di fatto riconducibili a responsabilità illimitata (art. 256, co. 5).​

Le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) sono escluse da tale meccanismo, confermando la limitazione di responsabilità del socio unico.​​

Per le S.r.l. o S.p.a. unipersonale regolari, quindi non si applica l’estensione al socio: il patrimonio del socio resta distinto e non aggredibile pro quota, salvo azioni revocatorie o di responsabilità ex art. 2476 co. 8 c.c.

In conclusione, il socio unico di società di capitali che ha ottemperato agli obblighi di legge non può essere ritenuto illimitatamente responsabile per i debiti sociali.