02 Feb Start-up innovative: requisiti e Codice della crisi
2 febbraio 2026
- Breve inquadramento normativo delle start-up innovative
La disciplina delle start-up innovative è stata introdotta con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con l’obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico prevedendo un regime di favore condizionato al possesso (e al mantenimento) di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 25.
L’art. 25, comma 2 D.L. n. 179/2012 delinea in primo luogo i requisiti cd. “cumulativi” della start-up innovativa definita dalla stessa norma come una società di capitali, non quotata e qualificabile come micro-piccola-media impresa così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE.
La start-up innovativa non deve essere costituita da più di 60 mesi, deve avere residenza in Italia o almeno una filiale (nel caso in cui abbia sede in Europa o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo), il valore della produzione non deve superare i 5 milioni di euro annui a partire dal secondo esercizio e non deve distribuire utili.
L’oggetto sociale esclusivo (o prevalente) deve consistere nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Infine, la recente riforma introdotta con la L. n. 193/2024 ha stabilito come la start-up non debba derivare da fusione, scissione o cessione di azienda o suoi rami e non debba essere prevalente l’attività di agenzia e/o consulenza.
Ai requisiti cumulativi che devono coesistere, si affianca il necessario possesso di almeno uno dei requisiti cd. “alternativi” previsti dal comma 2, lett. h) consistenti in 1) spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione; 2) impiego di personale altamente qualificato (dottorato di ricerca, laurea magistrale, laurea con almeno tre anni di svolgimento di attività di ricerca certificata c/o istituti di ricerca; 3) titolare o depositaria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale.
In tema di requisiti, il legislatore con la riforma introdotta dalla L. n. 193/2024, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter, ha significativamente inciso sul regime di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese.
Il comma 2-bis prevede che la permanenza nella sezione speciale, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a cinque anni complessivi (dalla data di prima iscrizione) in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) le spese di ricerca e sviluppo siano incrementate al 25% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; b) sia stipulato almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; vi sia un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno; c) sia costituita una riserva patrimoniale superiore a € 50.000 attraverso l’ottenimento di un finanziamento ovvero un aumento di capitale a sovraprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo ovvero attraverso un equity crowdfunding con l’incremento del 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo; d) ottenimento di almeno un brevetto.
Il comma 2-ter interviene a beneficio delle start-up particolarmente in crescita estendendo il periodo di iscrizione per ulteriori due anni (sino a un massimo di quattro complessivi) per il passaggio alla fase di “scale-up” se, alternativamente: a) vi sia un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR di importo superiore a € 1 milione per ciascun periodo di estensione b) vi sia un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica (o voce A1 del conto economico) superiore al 100% annuo.
Sotto il profilo degli adempimenti, l’iscrizione e il mantenimento di essa nella sezione speciale presuppongono un’autocertificazione dei requisiti, da aggiornare e confermare annualmente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, in ogni caso, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Accesso alle procedure del Codice della Crisi: start-up innovative e non innovative
Le start-up innovative, in possesso dei requisiti esposti, godono di un regime speciale dettato dall’art. 31 D.L. n. 179/2012, che, in caso di crisi, consente loro il ricorso alle procedure di sovraindebitamento. La disposizione si riflette sull’art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019 (CCII) che abbraccia anche le start-up innovative tra i destinatari della disciplina del sovraindebitamento.
La legge stabilisce che finché conserva validamente il suo status, la start-up innovativa potrà perseguire una soluzione di ristrutturazione attraverso l’accesso alla procedura di concordato minore (artt. 74 ss. CCII) ovvero una soluzione liquidatoria attraverso l’istituto della liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), ferma restando la possibilità di attivare la Composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII).
Il D.lgs. n. 136/2024 (cd. Correttivo ter) ha ampliato il ventaglio di scelta per affrontare la crisi prevedendo all’art. 37 la possibilità per le start-up innovative, diverse dalle imprese minori, di richiedere con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal codice, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, le start-up che non posseggano (o perdano) i requisiti richiesti per il carattere “innovativo”, non godono di alcuna esenzione e, pertanto, saranno trattate come imprese ordinarie con la conseguenza che l’accesso alle procedure del CCII sarà subordinato alla verifica delle soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
Ovviamente la start-up sottosoglia dovrà accedere di default alle procedure di sovraindebitamento; mentre la start-up non innovativa che supera le soglie dell’impresa minore, potrà ricorrere solo alle procedure concorsuali maggiori previste dal CCII.
- Conclusioni
In conclusione, la start-up innovativa è identificata da un nucleo di requisiti cumulativi e da almeno un requisito alternativo di innovatività, oggi ulteriormente “rafforzati” dalla riforma della L.n. 193/2024 per la permanenza nella sezione speciale della CCIAA oltre il terzo anno e per l’eventuale fase di scale-up.
La disciplina delle start-up innovative e la sua interazione con il Codice della crisi evidenzia il sostegno del legislatore verso gli imprenditori ad alto potenziale innovativo. L’esenzione dalle procedure concorsuali “maggiori” (salvo che per scelta del debitore) e quindi l’orientamento verso strumenti più snelli e meno onerosi, come quelli del sovraindebitamento, tende a favorire la possibilità di un risanamento (o liquidazione) rapido evitando che l’insolvenza/crisi di imprese giovani e in fase di crescita sia gestita con meccanismi pensati per imprese con una struttura diversa.
A ciò si aggiunga che la riforma del 2024, collegando la permanenza oltre il terzo anno e l’eventuale fase di scale-up a indicatori verificabili di investimento, sviluppo e crescita, intende rendere lo status di start-up innovativa più selettivo e meritocratico a favore quindi di quelle imprese che dimostrino una effettiva capacità di innovare ed evolversi.
Nei prossimi appuntamenti approfondiremo tematiche più specifiche delle start-up innovative.