Chiarimenti di prassi sulla base delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate

Con la presente circolare informativa si forniscono chiarimenti di prassi sulla base delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate su specifiche tematiche.

Imposte sui redditi

Auto e auto elettriche o ibride ad uso promiscuo concesse ai dipendenti

Agenzia Entrate – Risposta n. 233 del 09 settembre 2025 e risposta n. 237 del 10 settembre 2025.

Sulla base dell’art. 51 del TUIR rientrano nei redditi da lavoro dipendente tutte le somme e valori in genere percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro. In riferimenti alle auto concesse ad uso promiscuo si ha la tassazione del valore delle stesse, risultando essere dei fringe benefit, avviene sulla base del criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione. L’art. 1, con lo scopo di incentivare l’uso di veicoli elettrici dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1°gennaio 2025 si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali pubblicate entro il 30 novembre di ciascun anno le quali, avranno effetto dal periodo di imposta successivo rispetto a quello di pubblicazione; in caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica la percentuale si riduce al 10% mentre si riduce al 20 per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Però, nel caso delle auto concesse ad uso promiscuo la determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione forfetaria prescinde dai costi di utilizzo e dalla percorrenza pertanto bisogna fare esclusivamente riferimento ai valori pubblicati nelle tabelle e non considerare tutti o alcuni costi che il dipendente sostiene a proprio carico e che rientrano nei costi di percorrenza e pertanto anche eventuali optional come ad esempio l’immobile per custodire il veicolo non verranno presi in considerazione e non potranno essere portate a diminuzione della determinazione del valore forfetario da assoggettare a tassazione.

IVA

Cessione di un fabbricato strumentale con esclusione dal calcolo della percentuale di detrazione 

Agenzia Entrate – Risposta n. 231 del 08 settembre 2025

 L’art. 19 bis del D.P.R 633/1972 al comma 2 prevede che per il calcolo della percentuale di detrazione non devono essere prese in considerazione le cessioni di beni ammortizzabili in quanto ciò risponde all’esigenza di evitare che la loro inclusione possa falsare il significato reale non andando più così a riflettere l’ordinaria e normale attività del soggetto passivo in quanto la cessione di tali bene assume carattere straordinario e occasionale dato che gli stessi vengono impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività e no come beni con cui l’attività propria viene, nell’effettivo, esercitata.

Concordato preventivo: procedure concorsuali e nota di variazione

Agenzia Entrate – Risposta n. 234 del 09 settembre 2025

L’art. 26 del Decreto IVA, prevede la possibilità di poter emettere delle note di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta nell’ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte di un’operazione fatturata e causata ad esempio da:

  • Procedure concorsuali, procedure esecutive individuali;
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano attestato. In caso di mancato pagamento in tutto o in parte da parte del cessionario/committente assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore può emettere una nota di variazione con il conseguente diritto alla detrazione dell’IVA a partire dalla data in cui il primo risulta essere assoggettato alla procedura o dalla data che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.


La nota di variazione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per l’emissione oppure nel caso delle procedure concorsuali il termine della dichiarazione dell’IVA relativa all’anno in cui:

  • Viene emanata la sentenza di fallimento;
  • Viene emanato il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • Viene emanato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • Viene emanato il decreto volto alla disposizione della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi crisi d’impresa;


invece per il diritto alla detrazione come data, entro cui è possibile che lo stesso possa essere esercitato, viene individuata nella data di liquidazione periodica dell’IVA inerente al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.