Diritto Societario: la prescrizione nell’azione di responsabilità contro l’amministratore della società nominato liquidatore

atax_and_legal_news_prescrizione_liquidatore
4 maggio 2026

Avv. Gianfranco Benvenuto e Avv. Paola Bottini

Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal  

L’articolo esamina la sospensione della prescrizione nell’azione di responsabilità verso gli organi sociali ex art. 2941, n. 7, c.c., con particolare riguardo ai casi di continuità soggettiva tra amministratore e liquidatore. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, degli orientamenti di merito e della recente sentenza della Corte costituzionale n. 86/2025, si evidenzia come il conflitto strutturale di interessi dell’organo gestorio giustifichi la sospensione fino alla cessazione effettiva dei poteri di gestione.

1. La ratio della sospensione della prescrizione

Il sistema della responsabilità degli organi sociali è imperniato sul principio di effettività della tutela dell’ente: le norme sulla prescrizione vanno interpretate in modo da impedire che l’esercizio dei poteri gestori ostacoli la protezione della società.

L’art. 2941, n. 7, c.c. prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra la persona giuridica e i suoi amministratori per l’intera durata del mandato. La ratio della norma risiede nel conflitto di interessi strutturale dell’amministratore: questi, esercitando poteri di gestione e rappresentanza, coincide con il soggetto che dovrebbe deliberare l’azione di responsabilità nei propri confronti.

La sospensione impedisce dunque che tale conflitto si traduca in un pregiudizio per la società, evitando che gli amministratori beneficino del decorso del tempo mentre controllano la gestione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito questo fondamento (Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2013, n. 25023; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1651; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2016, n. 15025).

2. L’applicabilità della sospensione ai liquidatori

Un rilevante problema interpretativo riguarda l’estensione della sospensione ex art. 2941, n. 7, c.c. ai liquidatori. La questione è particolarmente acuta nei casi di continuità soggettiva: quando il medesimo soggetto passa dalla carica di amministratore a quella di liquidatore senza soluzione di continuità.

Parte significativa della giurisprudenza di merito ha risposto affermativamente. Il liquidatore esercita poteri gestori finalizzati allo scopo liquidatorio e intrattiene con la società un rapporto riconducibile allo schema del mandato: si determina pertanto il medesimo conflitto di interessi che fonda la sospensione verso gli amministratori. In tal senso il Tribunale di Milano ha ritenuto applicabile la sospensione anche ai liquidatori, ravvisando identità tra il soggetto legittimato ad agire e quello potenzialmente responsabile (Trib. Milano, R.G. n. 31938/2011 pubblicata il 07/04/2015; Trib. Milano, Trib. Milano, R.G. n. 19611/2019 pubblicata il 24 marzo 2022).

La soluzione è coerente con l’art. 2489 c.c., che impone ai liquidatori i medesimi doveri di diligenza degli amministratori e ne disciplina la responsabilità secondo le stesse norme.

3. Il contributo della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 86 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, n. 7, c.c. nella parte in cui escludeva la sospensione per i rapporti tra associazioni non riconosciute e i loro amministratori. La Corte ha chiarito che il riconoscimento della personalità giuridica non incide sulla natura del rapporto gestorio né sulla posizione fiduciaria dell’amministratore: l’esclusione determinava un’irragionevole disparità di trattamento.

La pronuncia conferma che la sospensione va interpretata alla luce della concreta struttura del rapporto gestorio, indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente.

4. Interpretazione estensiva e identità di ratio

L’estensione della sospensione ai liquidatori trova ulteriore fondamento nel principio per cui l’interpretazione estensiva di norme eccezionali è ammissibile quando la fattispecie concreta presenti una ratio identica a quella disciplinata. La Cassazione ha più volte affermato che l’art. 2941 c.c. può applicarsi anche a situazioni non espressamente previste, purché ricorra la medesima esigenza di tutela (Cass. civ., n. 9205/1999; n. 30722/2011; n. 4657/2018; n. 3650/2017; n. 7029/2013; n. 5741/2004).

Nel caso del liquidatore, l’identità di ratio è evidente: il rapporto con la società ha natura fiduciaria riconducibile al mandato e, nei casi di continuità soggettiva, si riproduce lo stesso conflitto strutturale – il liquidatore dovrebbe promuovere l’azione ex art. 2393 c.c. contro sé stesso quale ex amministratore.

5. La responsabilità per omissione del liquidatore

Anche ove non si estendesse l’art. 2941, n. 7, c.c. ai liquidatori, resterebbe configurabile una responsabilità autonoma per omessa promozione dell’azione contro gli ex amministratori. Il liquidatore è tenuto a compiere ogni atto utile alla liquidazione e a preservare il patrimonio sociale: l’omissione dell’azione risarcitoria genera responsabilità per il danno derivante dalla perdita della possibilità di recupero.

Tale responsabilità non è esclusa dall’impossibilità di agire contro sé stesso: il liquidatore ha l’onere di attivare gli strumenti per superare il conflitto, in particolare facendo nominare un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. legittimato a esercitare l’azione in sua vece.

6. Conclusioni

Nei casi di continuità soggettiva tra amministratore e liquidatore, il perdurare del potere gestorio giustifica la sospensione della prescrizione fino alla definitiva cessazione della funzione. Questa interpretazione è coerente con la ratio dell’art. 2941, n. 7, c.c. e con l’esigenza di garantire l’effettività della tutela dell’ente, impedendo che il mero decorso del tempo si traduca in un vantaggio ingiustificato per chi abbia controllato la gestione sociale.