20 Apr Sovraindebitamento: gli ermellini sacrificano il compenso OCC sull’altare dell’ipoteca
20 aprile 2026
Avv. Gianfranco Benvenuto e Avv. Elisabetta Mascetti
Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal
L’introduzione del nuovo art. 275-bis del CCII ha acceso un intenso dibattito sulla natura e l’estensione della prededucibilità del compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nella liquidazione controllata del sovraindebitato. Il legislatore, nell’intento dichiarato di “uniformare” il regime concorsuale al modello della liquidazione giudiziale, ha introdotto una disciplina espressa che, almeno testualmente, parrebbe risolvere anni di incertezze interpretative: i crediti prededucibili – tra cui rientra il compenso dell’OCC – devono essere soddisfatti con preferenza, ma non possono gravare sul ricavato dei beni ipotecati destinato ai creditori garantiti, salvo l’applicazione dell’art. 223, comma 3, CCII.
Con tre pronunce concordi depositate nel 2025 (Cassazione n. 6865/2025, n. 12405/2025 e n. 14401/2025), la Suprema Corte ha ribadito – purtroppo per l’OCC – un orientamento già consolidato sotto la previgente legge n. 3 del 2012: il compenso dell’OCC non costituisce “spesa generale” della procedura gravante proporzionalmente sul ricavato dei beni ipotecati.
La motivazione è sempre la medesima: la liquidazione controllata è procedura volontaria, iniziata su domanda e nell’interesse esclusivo del debitore, non della massa creditoria. Il creditore ipotecario, che potrebbe agire individualmente in via esecutiva, non trae alcun vantaggio concreto dall’intervento dell’OCC e non può quindi essere chiamato a contribuire al suo compenso.
La Cassazione ci consegna una lettura restrittiva del testo dell’art. 275-bis CCII che si scontra inevitabilmente con la realtà in cui si ritrovano molti Gestori/Liquidatori. Se il compenso dell’OCC non può gravare sull’unico attivo disponibile — costituito da immobili ipotecati — chi pagherà il gestore della crisi/Liquidatore? E, soprattutto, chi vorrà accettare l’incarico?