10 Lug Fringe benefit auto 2026: il Decreto Omnibus cambia ancora il calcolo delle auto aziendali
9 luglio 2026
Sono quattro i punti innovativi introdotti dal Decreto Omnibus, che dovrebbero essere applicabili dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli già assegnati nel 2025 (salvo quelli che rientrano nel regime transitorio).
1. Tassazione collegata agli anni dell’auto – A forfait per gli optional
1.1. Tassazione basata sull’età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione
Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l’auto fosse nuova o meno al momento dell’assegnazione. Con il correttivo, la verifica è su quanti anni ha il veicolo:
- se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione);
- se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%.
In altre parole dopo 5 anni dall’immatricolazione, il fringe benefit a carico del dipendente che viene calcolato per il calcolo dell’IRPEF viene maggiorato del 50%.
Esempio concreto: per un‘auto termica con costo chilometrico ACI = 5.000 €/anno. Nei primi 5 anni: benefit imponibile = 50% x 5.000 = 2.500 € importo tassato.
Dal 6° anno in poi: benefit imponibile = 2.500 € + 50% = 3.750 € importo tassato.
La logica del legislatore è che un’auto vecchia di solito è anche più inquinante, quindi viene “penalizzata” fiscalmente per spingere verso il rinnovo del parco auto con veicoli più ecologici.
1.2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%
Gli accessori installati sull’auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI non venivano considerati, creando di fatto un “buco” normativo.
Ora il valore del fringe benefit in presenza di optional a carico dell’azienda, viene aumentato del 5% forfettario per tenerne conto. Dall’importo così calcolato si sottrae quanto il dipendente paga di tasca propria (per l’auto e per gli optional), e la differenza è quella da tassare.
2. Riassegnazione auto aziendali
In caso di riassegnazione del mezzo a un altro dipendente il decreto chiarisce l’incertezza interpretativa precedente e afferma che la riassegnazione funziona come una normale assegnazione, non comporta aggravi fiscali aggiuntivi.
3. Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro i I 2025
Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al “valore normale” che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.
Quando il veicolo supera i 5 anni, scatta l’aumento del 50%.