16 Feb Liquidazione Controllata: veicolo con fermo – Novità
16 febbraio 2026
La Liquidazione Controllata (di seguito “L.C.”) opera uno spossessamento di tutti i beni del debitore che devono essere liquidati inclusi i veicoli registrati che, con frequenza, risultano gravati da fermo amministrativo.
In caso di fermo amministrativo, la giurisprudenza (Tribunali Monza (n. 71 del 3.4.2024), Modena (n.36/25 del 16/7/2025) e Bologna (n.48/2025 del 18/03/2025) afferma il principio secondo cui il giudice non può autorizzare l’uso dell’auto in quanto spettante all’ente impositore senza che il giudice delegato possa incidere sull’atto amministrativo che ha portato al fermo.
Nella prassi concorsuale (fallimento/liquidazione giudiziale e, per analogia, liquidazione controllata) si ritiene che l’esistenza del fermo non impedisca la vendita coattiva del bene mobile registrato: il veicolo può essere inserito nel programma di liquidazione e venduto; il fermo, però, non viene automaticamente cancellato se l’agente della riscossione non viene soddisfatto o se non interviene un ordine specifico di cancellazione, e dunque il vincolo può continuare a risultare al PRA anche dopo la vendita.
Una difficoltà invece incontrata dal liquidatore era costituita dalla rottamazione del veicolo ostacolata dal fermo che obbligava a pagare prima il debito.
Ora una novità in materia è data dal DDL del Senato del 20.1.2026 n. 1431, che consente la rottamazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo senza dover prima saldare il debito, a condizione che il veicolo sia certificato come “fuori uso” (non marciante, incidentato o in disuso) e non abbia più valore commerciale.
Questa svolta normativa risolve la situazione di chi, anche se sottoposto a Liquidazione Controllata, pur possedendo un veicolo non funzionante, era obbligato a pagarne bollo e assicurazione a causa del fermo amministrativo, circostanza che rischiava di alimentare una fonte di debito non interrotta dalla L.C.
La liquidazione controllata determina lo spossessamento del debitore, con subentro del liquidatore nella gestione e liquidazione dell’attivo, ma non incide, di per sé, sulla validità ed efficacia del fermo amministrativo già iscritto: il fermo non viene “sospeso” automaticamente dal decreto di apertura, né dal solo effetto esdebitatorio finale (che riguarda il debito personale, non il vincolo sul bene sino a cancellazione formale).
Ne discende che, prima del DDL 1431, il liquidatore della liquidazione controllata, pur divenendo gestore del compendio, non poteva procedere alla demolizione/radiazione di un veicolo sottoposto a fermo se non previa cancellazione del fermo stesso, cioè previa estinzione/definizione del debito che lo aveva originato (pagamento, accordi, sgravio, esdebitazione che l’agente di riscossione traducesse in revoca, ecc.).
Quanto all’assicurazione, per i veicoli non circolanti e tenuti in area privata l’RC può essere cessata, ma se il mezzo resta su suolo pubblico permangono obblighi assicurativi; la combinazione fermo + impossibilità di rottamare determinava quindi, nella pratica, un “costo vivo” potenzialmente protratto nel tempo, in contrasto con la finalità liberatoria della liquidazione controllata.
Prima delle modifiche del 2026, le norme sul trattamento dei veicoli fuori uso (d.lgs. 209/2003 e art. 231 d.lgs. 152/2006) non contenevano alcuna previsione che imponesse al PRA di accettare la radiazione per rottamazione in presenza di fermo: l’iscrizione del fermo risultava, in concreto, un motivo ostativo alla cancellazione.
In sede concorsuale/sovraindebitamento, il liquidatore si trovava quindi in una situazione di “blocco”: il veicolo non aveva valore di realizzo (perché fermato e magari solo un rottame), ma non era neppure liberamente eliminabile; l’unica via per demolirlo era ottenere la revoca del fermo, pagando o definendo il debito che lo aveva generato.