La disciplina presenta un evidente paradosso: all’imprenditore individuale cancellato è precluso il concordato minore, ma è consentito l’accesso alla liquidazione controllata, anche oltre l’anno dalla cancellazione, con la possibilità di conseguire l’esdebitazione.
Ne deriva che la second chance dell’imprenditore può tradursi, come nel caso concreto, in un soddisfacimento dei creditori inferiore rispetto a quello astrattamente conseguibile mediante un concordato minore liquidatorio finanziato da terzi.
Non è, tuttavia, un difetto della pronuncia. La Cassazione applica coerentemente il dato normativo: il terzo correttivo ha ampliato l’accesso alla liquidazione controllata, ma ha lasciato ferma la preclusione del concordato minore prevista dall’art. 33, comma 4, CCII.
Più che una lacuna, si tratta dunque di una precisa scelta legislativa, che privilegia la possibilità di una second chance dell’imprenditore, anche a costo di sacrificare, in taluni casi, il miglior soddisfacimento del ceto creditorio.