14 Set Diritto concorsuale: accettazione tacita dell’eredità da parte del curatore fallimentare, chiarimenti della Cassazione
14 settembre 2026
Avv. Paola Bottini
Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal
La Corte di Cassazione ribadisce che la mancata autorizzazione del giudice delegato non determina nullità, ma annullabilità dell’accettazione, con rilevanti effetti nella fase di formazione dello stato passivo.
Con l’ordinanza n. 16972 del 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di notevole interesse per la prassi concorsuale: l’accettazione tacita dell’eredità da parte del curatore del fallimento e i relativi effetti in assenza dell’autorizzazione del giudice delegato.
La decisione offre indicazioni importanti sia sul piano sostanziale, con riferimento alla natura del vizio derivante dalla mancata autorizzazione, sia sul piano processuale, quanto ai limiti di deduzione della relativa eccezione nella fase di formazione dello stato passivo.
La controversia prende le mosse dall’insinuazione al passivo di un credito risarcitorio fondato sulla responsabilità per mala gestio dell’amministratore di una società poi fallita. Il credito veniva fatto valere nei confronti del fallimento dell’erede del responsabile, assumendosi che quest’ultimo avesse accettato l’eredità puramente e semplicemente, anche per facta concludentia, tramite il curatore.
Il Tribunale di Roma aveva accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo, ritenendo provata la pretesa creditoria. In sede di legittimità, tra gli altri motivi, veniva dedotta la violazione degli artt. 35 e 42 l.fall., sostenendo che l’accettazione dell’eredità da parte del curatore, in mancanza di preventiva autorizzazione, dovesse considerarsi nulla.
La Cassazione ha chiarito che l’accettazione dell’eredità compiuta dal curatore, anche in forma tacita, non è affetta da nullità, ma da annullabilità qualora difetti l’autorizzazione prescritta dall’art. 35 l.fall.
Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, poiché la qualificazione del vizio incide direttamente sul regime delle decadenze e sulla possibilità di rilievo officioso. La Corte ha infatti ribadito che l’annullabilità non è rilevabile d’ufficio e non può essere prospettata per la prima volta in cassazione, se non sia stata tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
In altri termini, il vizio dell’atto del curatore va fatto valere nella sede propria e nei termini processuali corretti, non potendo essere recuperato in via tardiva nella fase di legittimità.
Un ulteriore profilo affrontato dalla pronuncia riguarda il perimetro della verifica compiuta in sede di formazione dello stato passivo. La Corte ha ribadito che tale fase non può essere utilizzata per introdurre questioni che attengono alla validità genetica di atti negoziali già compiuti, ove il vizio sia configurabile come annullabilità e non come nullità.
Ne deriva che la contestazione dell’accettazione ereditaria compiuta dal curatore, in quanto atto potenzialmente pregiudizievole per la massa, deve essere proposta con gli strumenti e nei tempi propri dell’impugnazione dell’atto, e non come eccezione tardiva nel procedimento di verifica del passivo.
La pronuncia presenta ricadute concrete di rilievo per curatori, creditori e difensori che operano nel contenzioso concorsuale.
In primo luogo, conferma la necessità di una particolare attenzione nella gestione degli atti che possano integrare accettazione tacita di eredità, soprattutto quando vi siano beni o rapporti giuridici suscettibili di incidere sulla massa fallimentare. L’autorizzazione del giudice delegato assume, in questo contesto, una funzione essenziale di controllo preventivo.
In secondo luogo, la decisione impone a chi intenda contestare la validità dell’accettazione di agire tempestivamente, scegliendo il rimedio processuale corretto. La tardiva deduzione del vizio rischia infatti di condurre a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente consolidamento degli effetti dell’atto.
Infine, la Corte conferma la necessità di distinguere con precisione tra profili attinenti alla validità dell’atto e questioni relative all’accertamento e alla collocazione del credito nello stato passivo, evitando di sovrapporre piani processuali tra loro diversi.
L’ordinanza in esame si inserisce in un orientamento che valorizza la distinzione tra nullità e annullabilità, con importanti conseguenze pratiche nella gestione delle vicende ereditarie in ambito concorsuale.
Per gli operatori del diritto, la pronuncia rappresenta un utile richiamo alla necessità di una rigorosa impostazione preventiva degli atti del curatore e di una tempestiva reazione difensiva quando si intenda contestarne la validità.