Diritto societario: Centrale dei Rischi, la Cassazione mette un freno alle segnalazioni automatiche

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7 settembre 2026

Avv. Paola Bottini

Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal  

Il semplice mancato pagamento di un debito non è sufficiente per segnalare un cliente “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, richiamando gli intermediari a un rigoroso rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata.

Una segnalazione alla Centrale dei Rischi può incidere profondamente sulla vita economica di un’impresa o di un professionista. Può compromettere l’accesso al credito, ostacolare nuove operazioni finanziarie e incidere sulla reputazione del soggetto segnalato.

Proprio per la rilevanza di tali effetti, la Suprema Corte ricorda che la classificazione di un credito come “a sofferenza” non può essere il risultato di un automatismo conseguente al semplice inadempimento del debitore.

La vicenda trae origine da un contratto di leasing nell’ambito del quale una società era stata segnalata alla Centrale dei Rischi dopo il mancato pagamento di alcuni canoni.

La Corte d’Appello aveva ritenuto legittima la segnalazione osservando che essa costituiva la naturale conseguenza dell’inadempimento contrattuale.

La Cassazione, invece, ha cassato la decisione, ritenendo che il giudice di merito avesse completamente omesso di verificare il presupposto essenziale richiesto dalla disciplina delle segnalazioni a sofferenza.

L’ordinanza richiama un orientamento ormai consolidato secondo cui il credito può essere classificato “a sofferenza” soltanto quando il debitore versi in uno stato di insolvenza oppure in una situazione economico-patrimoniale caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà finanziaria.

Non è quindi sufficiente la mera esistenza di un credito scaduto o insoluto.

La banca è tenuta a svolgere una valutazione complessiva della situazione del cliente, tenendo conto della sua effettiva capacità patrimoniale e finanziaria, secondo i criteri fissati dalle Istruzioni della Banca d’Italia.

La Suprema Corte richiama espressamente i propri precedenti (Cass. nn. 26361/2014 e 31921/2019), ribadendo che la nozione di “sofferenza” non coincide con il semplice ritardo nei pagamenti né con qualsiasi situazione di temporanea difficoltà economica.

Di particolare interesse è anche il secondo principio affermato dalla decisione.

Nel caso concreto, una società collegata a quella segnalata aveva ottenuto il diniego di un finanziamento proprio in ragione della presenza della segnalazione nella Centrale dei Rischi.

La Corte d’Appello aveva sostanzialmente trascurato tale circostanza.

La Cassazione osserva invece che tale elemento era potenzialmente decisivo ai fini dell’accertamento del nesso causale tra la segnalazione e il danno lamentato.

Se una banca rifiuta un mutuo facendo espresso riferimento alla segnalazione presente nella Centrale dei Rischi, il giudice non può ignorare tale circostanza, ma deve verificarne l’effettiva incidenza causale sul pregiudizio subito dal soggetto interessato.

L’ordinanza costituisce un importante richiamo agli intermediari finanziari.

La segnalazione a sofferenza rappresenta uno strumento essenziale per la tutela del sistema creditizio, ma proprio per questo deve essere utilizzata nel rigoroso rispetto dei presupposti previsti dalla normativa e dalle Istruzioni della Banca d’Italia.

L’automatica equiparazione tra mancato pagamento e stato di sofferenza espone infatti l’intermediario al rischio di responsabilità risarcitoria qualora la segnalazione risulti priva dei necessari presupposti.

Per gli avvocati che assistono imprese e privati, la pronuncia conferma l’importanza di verificare non soltanto l’esistenza dell’inadempimento, ma anche la concreta valutazione svolta dalla banca sulla situazione economico-finanziaria del cliente e l’effettiva sussistenza del nesso causale tra la segnalazione e gli eventuali danni subiti.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a garantire il corretto equilibrio tra le esigenze del sistema bancario e la tutela dei diritti dei soggetti segnalati, riaffermando un principio fondamentale: la segnalazione alla Centrale dei Rischi non è una conseguenza automatica dell’inadempimento, ma richiede una preventiva e rigorosa valutazione della reale situazione di difficoltà economica del debitore.