Diritto concorsuale: il rimedio avverso i provvedimenti del giudice delegato emessi in surroga del comitato dei creditori

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30 luglio 2026

Avv. Paola Bottini

Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal  

La Cassazione (ordinanza del 12/5/2026, depositata il 12/7/2025, sul reclamo proposto dalla Banca Patavina avverso il decreto del G.D. che, in surroga del comitato dei creditori ex art. 41, comma 4, l.f., autorizzava una transazione) ha definitivamente chiarito un profilo processuale di rilievo nomofilattico.

Il caso in esame affronta una questione processuale di notevole rilievo pratico e nomofilattico: quale rimedio sia esperibile avverso il provvedimento adottato dal giudice delegato in surroga del comitato dei creditori ex art. 41, quarto comma, l.f. (nel caso di specie, autorizzazione alla transazione). La Corte di legittimità conferma una soluzione coerente con la funzione sostanziale dell’atto e con l’evoluzione sistematica della disciplina concorsuale.

La Corte aderisce alla tesi oggettiva/ funzionale: quando il giudice delegato, in surroga del comitato, emette un provvedimento che è in realtà di natura gestoria (autorizzazione alla transazione), la sua funzione sostanziale resta quella propria del comitato dei creditori. Ciò impone di valutare lo strumento di impugnazione in ragione della natura dell’atto, non della persona fisica che lo ha adottato.

Ne consegue che l’impugnazione deve essere proposta con il reclamo ex art. 36 l.f. dinanzi al tribunale (termine 8 giorni), e non con il reclamo ex art. 26 l.f. (tribunale in composizione monocratica, termine ordinario diverso), come invece aveva sostenuto la banca ricorrente.

Il reclamo ex art. 36 è funzionalmente e testualmente finalizzato a censurare violazioni di legge; quindi, il sindacato del tribunale si limita ai profili di legittimità, non al merito gestionale.

La Corte rigetta l’obiezione secondo cui il reclamo dovrebbe passare “a scalare” dal giudice delegato al tribunale o che il rimedio vada definito in base al soggetto-decisore: la surroga comporta che la funzione dell’atto determini anche l’organo chiamato a conoscere del reclamo.

Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 36 non ha natura definitiva né decisoria e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

In contestazioni afferenti a provvedimenti del giudice delegato in surroga, è quindi decisiva la natura sostanziale dell’atto per scegliere il rimedio corretto e rispettare il relativo termine breve.

La decorrenza del termine di otto giorni resta cruciale; quindi, va curata la tempestiva e formale comunicazione del provvedimento ai soggetti interessati per evitare la decadenza.

Laddove il provvedimento impugnato sia meramente autorizzatorio/gestorio, il foro adeguato è il tribunale in sede di reclamo ex art. 36 e la difesa deve concentrare le censure sui profili di illegittimità formale e di violazione di legge.

La pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui il sistema concorsuale moderno si regge su una netta separazione funzionale tra gli organi: il giudice delegato mantiene il ruolo di garante di legalità, mentre le funzioni gestorie e autorizzatorie restano radicate nella sfera del comitato dei creditori. Da qui l’ovvia conseguenza processuale: l’impugnazione segue la natura dell’atto e non l’identità della persona che lo ha materialmente emesso.