Diritto societario: una pronuncia che si inserisce in un momento di profonda evoluzione della giurisprudenza bancaria

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28 luglio 2026

Avv. Paola Bottini

Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal  

Con l’ordinanza 23 giugno 2026, n. 21409, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione affronta alcune delle questioni più rilevanti del contenzioso bancario: la prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario, l’applicazione dell’art. 1957 c.c. alle fideiussioni bancarie, la validità delle clausole derogatorie e la tutela del fideiussore consumatore.

La decisione assume particolare rilievo perché si inserisce in un percorso evolutivo già avviato dalla giurisprudenza di legittimità e destinato a trovare un ulteriore sviluppo nelle imminenti pronunce delle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi su questioni di particolare importanza a seguito dei rinvii pregiudiziali della Corte d’Appello di Venezia e del Tribunale di Siracusa.

L’ordinanza, dunque, non rappresenta una decisione isolata, ma costituisce un significativo tassello di un più ampio processo di definizione dei principi destinati a governare il contenzioso in materia di crediti bancari e fideiussioni.

Un primo profilo affrontato dalla Corte riguarda le cessioni in blocco disciplinate dall’art. 58 T.U.B.

La norma consente alle banche e agli intermediari finanziari di trasferire una pluralità di rapporti giuridici mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, senza la necessità di notificare singolarmente la cessione ai debitori.

Per molti anni tale disciplina è stata frequentemente interpretata, nella prassi processuale, come idonea a dimostrare anche la titolarità del singolo credito azionato.

La Cassazione ribadisce invece un principio ormai consolidato: la pubblicazione dell’avviso produce esclusivamente l’effetto di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce prova dell’effettiva inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione.

Ne consegue che, qualora il debitore contesti la titolarità del credito, il cessionario conserva integralmente l’onere di dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio rientri effettivamente tra quelli trasferiti.

La Corte censura pertanto la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente la sola produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza verificare se i criteri identificativi contenuti nell’avviso consentissero di ricondurre con certezza il credito controverso alla massa dei rapporti ceduti.

L’ordinanza si pone in piena continuità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 5841 del 2025, che ha definitivamente chiarito la distinzione tra opponibilità della cessione e prova della titolarità del credito, escludendo che l’art. 58 T.U.B. introduca un regime probatorio privilegiato in favore del cessionario.

Un secondo tema affrontato dalla Corte riguarda l’art. 1957 c.c., norma che disciplina la permanenza della responsabilità del fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione garantita.

La disposizione prevede che il fideiussore sia liberato qualora il creditore non proponga le proprie istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e non le prosegua con la necessaria diligenza.

L’ordinanza valorizza proprio questo secondo requisito.

Anche nell’ipotesi in cui si ritenga sufficiente una richiesta stragiudiziale, il creditore deve comunque dimostrare di avere diligentemente coltivato la propria pretesa.

La Corte richiama così la funzione dell’art. 1957 c.c., che mira ad evitare l’inerzia del creditore e ad impedire che il fideiussore rimanga vincolato indefinitamente ad una garanzia che il creditore non intenda concretamente azionare.

Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata al rapporto tra art. 1957 c.c. e Codice del consumo.

La Cassazione ricorda che l’art. 1957 c.c. è norma dispositiva e, quindi, astrattamente derogabile.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni clausola derogatoria sia automaticamente valida.

La Corte osserva infatti che una clausola che elimina o attenua la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. non si limita a riprodurre la disciplina legislativa, ma la modifica.

Per questa ragione essa non può beneficiare dell’esclusione prevista dall’art. 34, comma 3, del Codice del consumo, disposizione applicabile soltanto alle clausole che riproducono fedelmente norme di legge.

Quando il fideiussore riveste la qualità di consumatore, la clausola resta quindi sottoposta al controllo di vessatorietà previsto dagli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo.

La Suprema Corte precisa inoltre che la specifica approvazione della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c. non impedisce il successivo controllo di abusività, trattandosi di due verifiche tra loro autonome.

La pronuncia assume un rilievo ancora maggiore se letta nel contesto dei due rinvii pregiudiziali attualmente pendenti dinanzi alle Sezioni Unite.

Il primo è stato disposto dalla Corte d’Appello di Venezia con ordinanza dell’8 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.. La Corte veneziana ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire la natura della clausola “a semplice richiesta scritta”, frequentemente inserita nelle fideiussioni bancarie, domandandosi se essa costituisca una legittima deroga all’art. 1957 c.c. oppure una clausola vessatoria nei confronti del fideiussore consumatore, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del consumo.

Il secondo rinvio è stato disposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 1° agosto 2025, nell’ambito di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da fideiussori.

Con provvedimento dell’11 novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio, ravvisando la sussistenza di rilevanti contrasti interpretativi meritevoli dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Le questioni sottoposte riguardano tre profili fondamentali.

Il primo concerne l’ambito temporale della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005: occorre stabilire se la mera riproduzione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. comporti la nullità della fideiussione anche quando essa sia stata stipulata al di fuori del periodo 2002-2005, ovvero se sia necessario dimostrare uno specifico collegamento con l’intesa anticoncorrenziale.

La seconda questione riguarda l’estensione della nullità alle fideiussioni specifiche. Le Sezioni Unite dovranno chiarire se i principi elaborati con riferimento alle fideiussioni omnibus siano applicabili anche alle garanzie rilasciate per una singola operazione bancaria.

La terza questione investe direttamente il rapporto tra la clausola “a prima richiesta” e l’art. 1957 c.c.: dovrà essere chiarito se il creditore possa evitare la decadenza mediante una semplice richiesta stragiudiziale oppure se sia necessario promuovere un’azione giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.

L’ordinanza della Terza Sezione non risolve le questioni rimesse alle Sezioni Unite, ma si inserisce coerentemente nel medesimo percorso interpretativo.

Sul tema delle cessioni in blocco consolida i principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 5841/2025.

Sul tema delle fideiussioni, afferma che la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. non costituisce una mera riproduzione della legge e resta soggetta al controllo di vessatorietà quando il garante è un consumatore.

Infine, valorizza il requisito della diligente prosecuzione delle iniziative del creditore, mostrando come la tutela prevista dall’art. 1957 c.c. non possa essere svuotata mediante un’interpretazione eccessivamente estensiva delle clausole “a semplice richiesta” o “a prima richiesta”.

Sotto questo profilo, la pronuncia rappresenta una significativa decisione-ponte, destinata a orientare il futuro intervento delle Sezioni Unite senza anticiparne le conclusioni.

L’ordinanza n. 21409/2026 conferma una tendenza ormai evidente nella giurisprudenza della Corte di cassazione: rafforzare il controllo giudiziale sulle operazioni di cessione dei crediti e sulle clausole predisposte unilateralmente dagli istituti di credito.