21 Set Diritto concorsuale: revocatoria della donazione tra coniugi, la Cassazione conferma la tutela del creditore anche nei confronti del fideiussore
21 settembre 2026
Avv. Paola Bottini
Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal
Con l’ordinanza n. 16565 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., confermando principi ormai consolidati in materia di atti di disposizione a titolo gratuito e tutela della garanzia patrimoniale del creditore.
La vicenda trae origine dall’azione promossa da un istituto di credito nei confronti di un fideiussore che, successivamente all’assunzione della garanzia personale e al sorgere dell’esposizione debitoria della società garantita, aveva donato alla moglie la propria quota del 50% di un immobile, riservandosi il diritto di abitazione. La banca sosteneva che tale atto avesse ridotto la consistenza del patrimonio del garante, rendendo più difficile la soddisfazione del proprio credito.
Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. La controversia è quindi giunta all’esame della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso dei donanti.
L’ordinanza ribadisce un principio di particolare rilievo: quando l’atto dispositivo è a titolo gratuito, come nel caso della donazione, il creditore deve dimostrare esclusivamente l’esistenza del credito, il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni (eventus damni) e la consapevolezza del debitore di arrecare tale pregiudizio (scientia damni). Non è invece necessario provare la partecipazione del beneficiario della donazione all’intento pregiudizievole, requisito richiesto soltanto per gli atti a titolo oneroso.
La Corte conferma inoltre che il credito del fideiussore deve ritenersi sorto fin dal momento dell’assunzione della garanzia e non soltanto quando il garante venga concretamente escusso. Ne consegue che gli atti di disposizione del patrimonio compiuti successivamente alla sottoscrizione della fideiussione possono essere assoggettati ad azione revocatoria qualora pregiudichino la garanzia patrimoniale del creditore.
Di particolare interesse è anche il rigetto della tesi difensiva secondo cui la dedotta nullità della fideiussione avrebbe impedito l’esercizio dell’azione revocatoria. La Suprema Corte evidenzia come tale eccezione fosse stata proposta tardivamente e ribadisce che il giudizio revocatorio non costituisce la sede per rimettere in discussione l’esistenza del credito quando questo sia già assistito da un titolo giudiziale.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a garantire l’effettività dell’art. 2740 c.c., evitando che atti di liberalità, apparentemente leciti, possano essere utilizzati per sottrarre beni alla garanzia dei creditori. La pronuncia rappresenta pertanto un’ulteriore conferma della particolare attenzione della giurisprudenza nei confronti delle operazioni di depauperamento patrimoniale poste in essere dal debitore, soprattutto quando riguardino trasferimenti gratuiti tra coniugi o altri familiari.
L’ordinanza assume quindi particolare rilievo pratico sia per gli istituti di credito sia per i professionisti chiamati ad assistere debitori e garanti, riaffermando che la donazione tra coniugi non costituisce uno strumento idoneo a sottrarre beni all’azione esecutiva dei creditori quando ricorrono i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria.