28 Set Diritto societario: misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, quando la riservatezza è soltanto parziale
28 settembre 2026
Nota a Trib. Monza, 19 gennaio 2026
Avv. Gianfranco Benvenuto
Uno dei tratti più apprezzati della composizione negoziata della crisi è la riservatezza: l’imprenditore che vi accede non è tenuto a pubblicare nel Registro delle imprese l’avvio della procedura né l’accettazione dell’esperto. Per molte aziende l’emersione pubblica delle difficoltà è di per sé dannosa – sui fornitori, sui clienti, sugli affidamenti bancari – sicché la discrezione vale spesso quanto la tutela in sé. Ma la riservatezza conosce un limite preciso non appena l’imprenditore decida di avvalersi delle misure protettive disciplinate dall’art. 18 CCII.
Quella norma collega espressamente l’efficacia delle misure alla pubblicazione nel Registro dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. La logica è coerente: le misure protettive comprimono i diritti dei creditori prima ancora dell’intervento del giudice, e dunque richiedono una pubblicità idonea a rendere il vincolo conoscibile. Da quando il d.lgs. n. 136/2024 ha introdotto la possibilità di richiedere le protettive solo nei confronti di determinati creditori, anche la selettività ha cessato di essere una caratteristica esclusiva delle misure cautelari: oggi l’imprenditore può limitare la protezione al ceto bancario, senza coinvolgere fornitori o altri creditori, ma pagando comunque il prezzo della pubblicità.
Le misure cautelari: una via alternativa.
Le misure cautelari ex art. 19 CCII seguono una logica diversa: non operano automaticamente per effetto della pubblicazione, richiedono un provvedimento del giudice e, per definizione, hanno contenuto atipico e individualizzato, calibrato sul concreto pericolo che minaccia le trattative. A differenza delle protettive – che neutralizzano le tipiche iniziative creditorie in blocco – la cautelare costruisce una tutela specifica rispetto a un rischio specifico. La differenza concettuale è chiara; il problema sorge quando i due effetti tendono a coincidere.
Il caso di Monza.
Una società in composizione negoziata aveva scelto di non richiedere misure protettive ex art. 18, rivolgendosi direttamente al Tribunale con una domanda qualificata come cautelare. Chiedeva, tra l’altro, l’ordine rivolto a tre istituti di credito di non revocare, sospendere o ridurre le linee di credito a breve termine, il ripristino di quelle già revocate da BCC, e l’inibitoria all’escussione delle garanzie MCC.
Il Tribunale ha accolto in parte la domanda: ha confermato il mantenimento delle linee esistenti (ritenuto necessario alla prosecuzione dell’attività e proporzionato, con salvezza della disciplina prudenziale); ha negato il ripristino delle linee già revocate, poiché il giudice non può imporre la ricostituzione di rapporti già esauriti; ha confermato le inibitorie sulle garanzie MCC, ritenendo che la loro escussione avrebbe compromesso la disponibilità delle banche alla trattativa.
La riservatezza è parziale.
La visura camerale della ricorrente non mostrava né l’istanza ex art. 18 né l’accettazione dell’esperto; compariva però il provvedimento cautelare del Tribunale, con l’indicazione del numero di ruolo, la data, l’esito e la durata delle misure. La strategia ha dunque consentito di preservare la riservatezza nella fase iniziale – non risultando pubblicato l’accesso alla composizione negoziata – ma non è sopravvissuta all’adozione della misura. Il vantaggio è reale ma temporale: non assicura una definitiva segretezza della crisi, soltanto ne differisce l’emersione pubblica.
Il nodo interpretivo: cautelare o protettiva sotto altro nome?
L’ordine alle banche di non revocare le linee esistenti presenta una fortissima sovrapposizione con quanto già disciplinato dall’art. 18, commi 5 e 5-bis, CCII. La domanda è allora: può il debitore ottenere sotto forma cautelare la stessa protezione che il legislatore ha tipizzato nell’art. 18, evitando così la pubblicazione preventiva? Il Tribunale di Monza risponde positivamente, ma la giurisprudenza è divisa.
Un primo orientamento – Tribunali di Milano, Roma, Aosta, Trieste – ritiene che la misura cautelare incontri un limite esterno nelle protettive tipiche: non può riprodurne contenuto ed effetti, perché ciò consentirebbe di eludere il regime pubblicitario dell’art. 18 e i limiti di durata dell’art. 19. Non è il nomen attribuito alla domanda a determinare la natura della misura, ma il suo contenuto concreto.
Un secondo orientamento – altri pronunciamenti milanesi e torinesi, e lo stesso Tribunale di Monza in precedente decisione – ammette invece che protettive e cautelari possano coincidere nel contenuto, purché differiscano i presupposti: la cautelare richiede un piano più definito e una concreta probabilità di successo del negoziato, mentre la protettiva può fondarsi su una prognosi meno intensa.
Una proposta di distinzione.
Due giorni dopo l’ordinanza di Monza, il Tribunale di Milano ha offerto una chiave di lettura sistematicamente persuasiva: la tutela sul mantenimento delle linee di credito va ricondotta al regime dell’art. 18, mentre l’inibitoria della compensazione bancaria e dell’escussione delle garanzie MCC sono misure autenticamente cautelari, perché non contemplate dal regime tipico. In sintesi: se l’effetto richiesto è esattamente quello tipizzato dal legislatore, lo strumento naturale è la misura protettiva; se si chiede qualcosa di ulteriore, calibrato su un concreto pericolo negoziale non coperto dall’art. 18, si è nel terreno proprio della cautelare.
Applicando questo criterio, il provvedimento di Monza si rivela bifronte: le inibitorie sulle garanzie MCC sono genuinamente cautelari; la misura sul mantenimento delle linee bancarie riproduce invece, nel contenuto, quanto già previsto dall’art. 18, comma 5, compresi i limiti prudenziali, e per questo segmento la decisione aderisce all’orientamento più elastico.
Conclusione.
Il caso dimostra che il confine tra cautelare e protettiva non è una questione puramente classificatoria: incide in concreto sul momento e sul grado di pubblicità della crisi. La riservatezza non può però diventare il criterio per scegliere la qualificazione della misura. Se il debitore potesse ottenere – semplicemente cambiando il nome alla domanda – la medesima tutela che l’art. 18 qualifica come protettiva, il regime pubblicitario previsto dal legislatore sarebbe rimesso alla scelta processuale dell’imprenditore. L’equilibrio più convincente è quello che non pretende una radicale diversità materiale tra le due misure, ma esige che la cautelare presenti una causa autonoma rispetto alla protezione tipica dell’art. 18: una specifica esigenza, sopravvenuta o individualizzata, che giustifichi l’intervento costitutivo del giudice. In mancanza, la domanda dovrebbe essere ricondotta alle misure protettive, con il relativo obbligo di pubblicità. Il contrasto giurisprudenziale resta aperto.