Diritto societario: i limiti di controllo dei soci nella domanda di liquidazione giudiziale in proprio

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6 luglio 2026

Avv. Gianfranco Benvenuto e Avv. Giulia Greco

Dipartimento Crisi d’impresa Atax&Legal  

Liquidazione giudiziale “in proprio”: la Cassazione esclude l’applicazione dell’art. 120-bis CCII e chiarisce i limiti del controllo dei soci


Cass., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 – Pres. Terrusi, Est. Dongiacomo

 

Con l’ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su una questione di significativa rilevanza pratica nel panorama del diritto societario della crisi: se la decisione dell’organo amministrativo di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società da questi rappresentata debba soggiacere ai requisiti formali prescritti dall’art. 120 bis CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Tra le righe della decisione della Corte emergono inoltre diversi spunti che vanno a ridefinire pesi e contrappesi nei rapporti tra organo gestorio e soci al verificarsi dello stato di insolvenza.

Il caso e la questione giuridica


La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte dell’amministratore unico di una società, di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della società medesima. Il socio di maggioranza – estromesso dall’amministrazione e con le proprie azioni sottoposte a sequestro – aveva impugnato la sentenza dichiarativa sostenendo, tra l’altro, che la decisione gestoria avrebbe dovuto rivestire la forma del verbale redatto da notaio e che i soci avrebbero dovuto essere previamente informati, ai sensi dell’art. 120 bis CCII. Il ricorrente invocava altresì un presunto abuso processuale, assumendo che la domanda fosse stata proposta in violazione del principio di buona fede e senza aver previamente verificato la percorribilità di strumenti alternativi alla liquidazione.

I principi di diritto affermati dalla Corte

  1. Inapplicabilità dell’art. 120 bis CCII alla liquidazione giudiziale.
    La Cassazione conferma che l’art. 120 bis CCII – con i suoi stringenti requisiti di forma (verbale notarile, iscrizione nel Registro delle Imprese, informativa ai soci) – è disposizione riservata esclusivamente all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Titolo IV del Codice, e non si estende alla liquidazione giudiziale, disciplinata dal Titolo V. Il dato testuale è inequivoco: l’art. 40, comma 2, CCII rinvia all’art. 120 bis solo per la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, senza menzionare la liquidazione giudiziale. Tale lettura trova ulteriore conferma nella modifica apportata dal D. Lgs. n. 136/2024 all’art. 2, lett. m bis), CCII, che espressamente qualifica gli strumenti di regolazione della crisi come procedure “diverse dalla liquidazione giudiziale”. Sul piano operativo, per la validità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla società è sufficiente – ma anche necessario – che essa sia sottoscritta da chi ne abbia la rappresentanza legale. Nessun obbligo di delibera in forma pubblica, nessuna previa comunicazione ai soci, nessuna iscrizione preventiva nel Registro delle Imprese ad opera della società.

  1. I limiti del sindacato sull’abuso processuale da parte del socio.
    Su questo secondo versante, la Corte compie un’analisi sistematica di notevole profondità. Muovendo dalla distinzione tra la sfera giuridica della società e quella dei soci, i giudici ribadiscono che i soci di una società di capitali assoggettata a liquidazione giudiziale sono titolari di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale, privo di rilevanza giuridica diretta ai fini dell’impugnazione degli atti della procedura. Ne consegue che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può configurarsi come abusiva solo nei confronti dei creditori – qualora sia finalizzata a danneggiarli attraverso la liquidazione dei beni sociali – ma non nei confronti dei soci, i quali subiscono gli effetti della procedura solo in via riflessa, attraverso la perdita del valore e della redditività della partecipazione. Precisa inoltre la Corte che l’insolvenza della società, da intendersi come impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, non può essere esclusa, dalla mera disponibilità dichiarata da soci e terzi a partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione ove “non sia emerso, in fatto, che la società disponeva effettivamente, al momento della sentenza dichiarativa, della liquidità necessaria per eseguire il pagamento, con mezzi normali, dei debiti scaduti”.

  1. Residua legittimazione del socio e strumenti di tutela.
    La Corte non lascia in ogni caso il socio che intenda contestare la domanda di liquidazione giudiziale privo di rimedi: egli conserva la legittimazione ad impugnare la sentenza di apertura contestandone i presupposti (in particolare, la sussistenza dello stato di insolvenza), nonché a proporre l’azione individuale di responsabilità, l’azione sociale di responsabilità ovvero a promuovere la revoca degli amministratori – con eventuale rinuncia alla domanda di liquidazione già proposta da parte dei nuovi amministratori – e la presentazione di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nelle forme richieste dall’art. 120 bis CCII.


Considerazioni conclusive


La pronuncia chiarisce che nelle situazioni di insolvenza conclamata l’amministratore può e deve agire con celerità, prima valutando la possibilità di accedere ad uno strumento di soluzione della crisi, e solo residualmente la domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

In secondo luogo, delimita il perimetro del conflitto endosocietario nelle procedure liquidatorie: le doglianze del socio circa la condotta dell’amministratore trovano il loro naturale sbocco nelle azioni di responsabilità e negli strumenti di governance societaria, non nella contestazione della legittimità formale della domanda di liquidazione.

Rimane ferma – ed è opportuno sottolinearlo – la centralità del principio di priorità nell’interesse dei creditori che permea l’intero impianto del CCII: l’amministratore che, di fronte a un’insolvenza irreversibile, ritardi il ricorso alla liquidazione giudiziale risponde penalmente ai sensi degli artt. 323 e 330 CCII. La liquidazione giudiziale non è dunque, in questa prospettiva, un extrema ratio, ma lo strumento doveroso quando le alternative siano impraticabili.